Dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 è possibile presentare la domanda per l’Assegno Temporaneo. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio.

Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 (come da ultimo decreto del 29/09/2021), saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 31 ottobre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

assegno temporaneo

L’Assegno Temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), quindi PUOI FARNE RICHIESTA SOLO SE NESSUNO NEL TUO NUCLEO FAMILIARE  PERCEPISCE GLI ASSEGNI FAMILIARI (ANF).

L’importo mensile dell’Assegno Temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella che puoi consultare cliccando qui  , che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. L’assegno è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

Gli importi di assegno spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Ma veniamo al dunque… ecco il tutorial per fare la richiesta sul sito Inps (ovviamente devi accedere con Pin dispositivo o Spid). 

Tieni a portata di mano il codice fiscale dei minori e dell’altro genitore + l’Iban sul quale vuoi l’accredito dell’Assegno Temporaneo . 


TUTORIAL RICHIESTA ASSEGNO TEMPORANEO

Modalità di pagamento 
Il pagamento dell’Assegno Temporaneo avviene di norma nella misura del 100% al genitore richiedente (es. in caso di nuclei di genitori coniugati, genitori naturali, genitori affidatari in via esclusiva del minore, nuclei monoparentali).

L’importo dell’assegno spettante è corrisposto, a scelta del richiedente, mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale del richiedente, identificato mediante IBAN;
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • libretto postale intestato al richiedente;
  • conto corrente estero area SEPA intestato al richiedente;
  • carta prepagata con IBAN intestata al richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza, non devono presentare la domanda di Assegno Temporaneo poichè il calcolo del beneficio spettante viene effettuato di ufficio dell’INPS, se dovuto, il pagamento dell’assegno viene effettuato sulla carta Rdc.

Nel caso in cui i genitori siano  separati legalmente o divorziati  con affido condiviso dei minori, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge, l’assegno è ripartito tra i due genitori in misura pari al 50%, salvo diverso accordo dei genitori stessi.

In questo caso il secondo genitore non deve presentare una nuova domanda, ma deve accedere al sito web Inps (con le proprie credenziali) a quella del primo genitore e completarla .

In presenza di accordo tra i genitori, il pagamento dell’intero assegno può avvenire in favore del genitore richiedente che convive con il figlio. Tuttavia, affinchè tale opzione sia efficace è necessario ottenere, nell’apposita sezione del modello di domanda, il consenso anche dell’altro genitore affidatario del minore.

Per dubbi e domande potete contattarci in studio al numero 011/19783805.